Allegato A
STATUTO
COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA
Art. 1.
E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione “EUROPA 2002”, di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.
L’Associazione ha sede in Roma, via A. Paperi n. 8.
Con deliberazione dell’Assemblea possono esser istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
Art. 2
L’Associazione intende promuovere una più intensa fruizione del tempo da parte dei cittadini tramite una partecipazione all’azione di volontariato, dell’associazionismo, alla vita sportiva e culturale in genere, quali fattori di un più rapido progresso civile, economico e sociale della collettività.
L’Associazione in particolare ha per scopo:
la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
l'affermazione del diritto alla cultura, all’educazione ed alla formazione permanente;
la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.
In particolare l’Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:
corsi di formazione in vari ambiti al fine di favorire l’inserimento socio-lavorativo;
attività aggregative, culturali e di attività fisica a tutela del benessere psico-fisico;
attività di tutela e cura degli spazi verdi e per la salvaguardia del decoro urbano.
L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collabora con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
SOCI
Art. 4
All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.
Art. 5
L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo il mancato versamento per due anni consecutivi della quota associativa.
L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione.
I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ORGANI
Art. 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.
Art. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art. 10
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.
PRESIDENTE
Art.14
Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
Art. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
SEGRETARIO
Art. 16
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 17
L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 18
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.
Art. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.
STATUTO
Art.1)-E' costituita un'Associazione con sede in Roma,via A. Paperi n.8, denominata “EUROPA 2002".
Art.2)- La durata dell'Associazione è illimitata.
Oltre ai soci Fondatori, possono essere soci dell'Associazione Enti Pubblici o privati, persone fisiche, e Organizzazioni e Istituzioni che abbiano svolto o svolgano attività connesse ai compiti dell'Associazione di cui al successivo art.3.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota di associazione annua non potrà essere inferiore a € 5 (cinque).
Oltre i soci Fondatori possono essere ammessi anche dei soci ordinari con diritto di voto. La quota associativa per i soci sarà stabilita anno per anno, dal Consiglio Direttivo.
Art.3) - L'Associazione EUROPA 2002, priva di finalità di lucro, opera nel campo del volontariato, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione.
L'Associazione intende promuovere una più intensa fruizione del tempo libero da parte dei Cittadini tramite una partecipazione all’azione di volontariato, alla vita sportiva e culturale in genere, quali fattori di un più rapido progresso civile, economico e sociale della collettività.
Allo scopo di favorire l'inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro, l’Associazione si propone di attivare corsi di formazione di base come specialisti nei vari settori lavorativi, quali pulizie, manutenzione giardini, assistenza domi-
ciliare, informatica hardware e software; ove necessario i corsi di formazione si svolgeranno con il patrocinio degli Enti Pubblici preposti.
Art.4) - Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori.
Art.5 ) L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Ciascun Socio ha diritto a un voto.
L'Assemblea:
a) approva il programma esecutivo annuale;
b) approva il bilancio di previsione nel quadro del programma esecutivo annuale predisposto dal consiglio Direttivo;
c) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Associazione e il bilancio consuntivo;
d) adotta ogni deliberazione di carattere economico relativa agli organi della Associazione;
e) nomina i componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 8;
f) nomina i componenti ed il presidente del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 13;
g) delibera eventuali modifiche del presente statuto escluso quanto attiene allo scopo sociale di cui all'articolo 2;
h) stabilisce le modalità di liquidazione dell'Associazione.
Art.6) L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma esecutivo annuale, della relazione sull'attività dell’Associazione e dei bilanci. L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima, indicante l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e seconda convocazione,ovvero con comunicazione esposta nella sede della associazione.
Art.7 ) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino un numero non inferiore alla metà del totale e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente che designa il segretario incaricato della redazione del verbale.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti computati come previsto dall'articolo 5. Per le modificazioni del presente Statuto è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino
almeno i tre quarti dei voti da computare come sopra.
Art.8) Il Consiglio Direttivo è composto: da un numero di membri non inferiore a (3) e non superiore a (19) nominati dall'Assemblea. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati. Il Consiglio Direttivo:
a)elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente;
b) elabora il programma annuale di cui all'art. 5, lettera a);
c) predispone e sottopone all'Assemblea, entro il 5 ottobre di ogni anno, i programmi esecutivi di attività;
d) predispone e sottopone all'Assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base del programma annuale, il bilancio preventivo e, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo;
e) predispone l'organizzazione dell’Associazione;
f) fissa il trattamento economico,previdenziale ed assicurativo del personale, dei docenti e degli esperti di cui al successivo articolo 10, nei limiti della legge vigente in materia;
g) delibera, su proposta de Presidente, le promozioni ed i licenziamenti;
h) autorizza, su proposta del Presidente, gli impegni di spesa superiori a € 3.000 (euro tremila );
i)delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci;
l) delibera eventuali modifiche del presente statuto escluso quanto attiene allo scopo sociale di cui all'articolo 2;
m) delibera l'ammissione dei nuovi Soci.
n) provvede all'assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell’Associazione.
Art.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi, in via ordinaria. Può essere convocato dal Presidente anche in via straordinaria e deve esserlo quando lo richiedano due terzi del Consiglio. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni necessita il voto favorevole della maggioranza dei Presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente del Collegio dei revisori senza diritto di voto.
Art.10) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto nell'esecuzione dei programmi di attività e di ogni altra deliberazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, informandone il Consiglio, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, rinnovabile, a singoli membri del Consiglio stesso, parte dei poteri a lui attribuiti , con esclusione della rappresentanza legale dell’Associazione.
Nell'informare il Consiglio, il Presidente dovrà specificare i poteri delegati ai consiglieri. Il Presidente ha facoltà di conferire deleghe. In particolare, sentito il Vice Presidente,adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento
amministrativo del Centro, ivi compresi i provvedimenti d'urgenza che saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione;
Art.11) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto, nonché quelli a lui delegati dal Presidente o a lui derivati in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'adempimento dei compiti istituzionali dell'Associazione con particolare riguardo all'organizzazione degli uffici ed al loro funzionamento, alla gestione del personale, amministrativa e finanziaria delle attività dell'Associazione.
Art.12) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare l'istituzione di speciali comitati per lo studio di singoli aspetti del programma di attività della associazione determinandone la composizione,
le modalità di funzionamento ed il trattamento economico dei suoi componenti.
Art.13) Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dall'assemblea; durano in carica cinque anni.
Il Collegio dei Revisori esamina il bi1ancio preventivo e quello consuntivo, compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione e ne riferisce
all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.
Art.14) Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
- dalle quote annuali dei Soci fondatori, dalle quote annuali dei Soci ordinari, da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici o di enti privati;
- da eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi; da proventi vari.
Art.15 ) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art.16) Per quanto non previsto da presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di associazione e di volontariato.-
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